Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1. 1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
        2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
        N O T E

        Avvertenza:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
        Note alle premesse:
        - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
        - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
        - Si riporta il testo dell' articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
        «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
        a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
        b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
        c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali.
        2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
        a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ;
        b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
        c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.».
        - La legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024.
        - Si riporta il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
        «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
        2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
        Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
        3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
        4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

      • Allegato 1 del Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123

        Allegato 1 - Imposta di registro

        Tariffa

        Parte I
        Atti soggetti a registrazione in termine fisso

        Tariffa - Parte I - Articolo 1
        1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi 9 per cento se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota I 2 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale 15 per cento 2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a 1.000 euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50.

        Note:
        I) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
        a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se l'acquirente si e' trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attivita' in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attivita' prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
        b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
        c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all' articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 , all' articolo 2 del decretolegge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2 , della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3 , dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3 , del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3 , del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3 , del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2 , del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 .
        2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
        3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente a una, per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
        4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui all'articolo 56, comma 4, del testo unico.
        Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
        5. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui al comma 1, lettera c), e per i quali i requisiti di cui al medesimo comma, lettere a) e b), si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.
        6. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4.
        7. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si e' fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
        L'ammontare del credito non puo' essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
        8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 puo' essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 . Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi.
        9. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unita' abitative a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile non e' richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unita' abitativa, prevista dal comma 1, lettera a).

        Tariffa - Parte I - Articolo 2
        1. Atti di cui all'articolo 1, comma 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo articolo 7 3 per cento se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunita' montane euro 200,00 2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7 euro 200,00 3. Trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati euro 10,00


        Tariffa - Parte I - Articolo 3
        1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo articolo 7 1 per cento


        Tariffa - Parte I - Articolo 4
        1. Atti propri delle societa' di qualunque tipo e oggetto e degli enti diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, artistiche, professionali o agricole: a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'articolo 1 2) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche' su aree destinate a essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche' i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4 per cento 3) con conferimento di proprieta' o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa ovvero su complessi unitari di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzati per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale euro 200,00 4) con conferimento di proprieta' o di diritto reale di godimento su unita' da diporto le stesse imposte di cui al successivo articolo 7 5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 12 della tabella, di cui al presente allegato, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 200,00 6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 200,00 b) fusione tra societa', scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una societa' ad altra societa' esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle societa'; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 euro 200,00 c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 200,00 d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 200,00 2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a) e) regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione euro 200,00 f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui all'articolo 4 del testo unico euro 200,00 g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 200,00 h) fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dell' articolo 13 della legge 30 settembre 2003, n. 269 euro 200,00

        Note:
        I) La proprieta' e i diritti reali su immobili o unita' da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
        II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione e' registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di societa' di fatto, ancorche' derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 26 del testo unico.
        III) Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella, di cui al presente allegato.
        IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 200,00 se la societa' destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
        V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati al comma 1, lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
        VI) Gli atti di trasferimento di proprieta' di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui al comma 1, lettera g), scontano l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale in misura fissa.

        Tariffa - Parte I - Articolo 5
        1. Locazione e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici 0,50 per cento b) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all' articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 1 per cento c) in ogni altro caso 2 per cento 2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative 2 per cento 3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative 0,50 per cento 4. Contratti di comodato di beni immobili euro 200,00

        Note:
        I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla meta' del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualita'; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti e' assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00.
        II) In ogni caso, l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.
        III) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 21, comma 4, del testo unico, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso, l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non puo' essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00.

        Tariffa - Parte I - Articolo 6
        1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge 0,50 per cento

        Nota:
        I) Le garanzie personali prestate in solido da piu' soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta, salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

        Tariffa - Parte I - Articolo 7
        1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a) unita' da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto euro 71,00 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto euro 142,00 2) imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto euro 404,00 b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto euro 607,00 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 809,00 d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto euro 1.011,00 3) navi euro 5.055,00


        Tariffa - Parte I - Articolo 8
        1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura 3 per cento c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1 per cento d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale euro 200,00 e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 200,00 f) di omologazione euro 200,00 2. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali 3 per cento

        Note:
        I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell' articolo 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.
        II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 44 del testo unico.
        III) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 1.
        IV) I processi verbali di conciliazione di valore non superiore a euro 51.646 sono esenti dall'imposta di registro.
        V) I provvedimenti della Corte di Cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.
        VI) I provvedimenti emessi in attuazione dell' articolo 148 del codice civile nell'ambito dei rapporti tra genitori e figli sono esenti dall'imposta di registro. Agli stessi non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera b).
        VII) Le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale con l'accertamento di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Alle stesse non si applica la previsione di cui al comma 1, lettera c).

        Tariffa - Parte I - Articolo 9
        1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 : 4 per cento

        Nota:
        I) Per le cessioni di cui al comma 1, l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.

        Tariffa - Parte I - Articolo 10
        1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati 3 per cento

        Tariffa - Parte I - Articolo 11
        1. Contratti preliminari di ogni specie euro 200,00

        Nota:
        I) Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 44 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo

        Tariffa - Parte I - Articolo 12
        1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui alla presente tariffa, parte II, articolo 6, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui al precedente articolo 4 o di titoli di cui all'articolo 8 della tabella, di cui al presente allegato, o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 13 e 14; atti di ogni specie per i quali e' prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa euro 200,00

        Tariffa - Parte I - Articolo 13
        1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale euro 200,00

        Tariffa - Parte I - Articolo 14
        1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private euro 200,00

        Tariffa

        Parte II
        Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

        Tariffa - Parte II - Articolo 1
        1. Atti indicati: a) nella presente tariffa, parte I, articoli 2, comma 1, 3, 6, 10 e 11 formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile e' richiesta a pena di nullita' la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella presente tariffa, parte I b) nell'articolo 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto euro 200,00

        Nota:
        I) I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , prescrive a pena di nullita' la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

        Tariffa - Parte II - Articolo 2
        1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 5, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui alla presente tariffa, parte I, articolo 4 o di titoli indicati nella tabella all'articolo 8 euro 200,00 2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nella presente tariffa, parte I, all'articolo 8

        Tariffa - Parte II- Articolo 3
        1. Locazioni e affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

        Tariffa - Parte II - Articolo 4
        1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 5
        1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 6
        1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate 0,50 per cento

        Tariffa - Parte II - Articolo 7
        1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 8
        1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilita' diversi da quelli indicati nella presente tariffa, parte I, articolo 1 euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 9
        1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 10
        1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 11
        1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto euro 200,00

        Tariffa - Parte II - Articolo 12
        1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lettera d), del testo unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'articolo 44 del testo unico euro 200,00 b) in ogni altro caso le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato

        Tabella

        Atti per i quali non vi e' obbligo di chiedere la registrazione

        Tabella - Articolo 1
        1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni.

        Tabella - Articolo 2
        1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella tariffa, parte I, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle Corti di giustizia tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e dei procedimenti disciplinari; procure alle liti.

        Tabella - Articolo 3
        1. Atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti:
        a) in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio o a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico;
        b) a enti di assistenza, beneficenza e previdenza, relativi a persone non assoggettate alle imposte sul reddito.

        Nota:
        I) Ai fini della lettera b) all'atto deve essere allegato il certificato del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate attestante che il richiedente non e' assoggettato a tributo.

        Tabella - Articolo 4
        1. Atti di ultima volonta'.

        Tabella - Articolo 5
        1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione; garanzie richieste da leggi, anche regionali e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito; atti e documenti formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.

        Tabella - Articolo 6
        1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.

        Tabella - Articolo 7
        1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui al titolo I del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 , nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti, posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari e altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi alla istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote e i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.

        Tabella - Articolo 8
        1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto nella tariffa, parte I, all'articolo 12, e dalla medesima tariffa, parte II, all'articolo 2.
        2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applica rispettivamente quanto previsto dalla tariffa, parte I, articoli 8 e 12 e dalla medesima tariffa, parte II, articolo 2.

        Tabella - Articolo 9
        1. Atti propri delle societa' ed enti di cui alla tariffa, parte I, articolo 4, diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonche' quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societa' cooperative e loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso.

        Tabella - Articolo 10
        1. Sentenze, decreti ingiuntivi e altri atti dei giudici di pace; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 ; atti, documenti e provvedimenti di cui all'articolo 178 del testo unico; contratti di lavoro subordinato, collettivi e individuali; contratti di mezzadria, di colonia e di soccida; convenzioni per pascolo e per alimenti di animali.

        Tabella - Articolo 11
        1. Cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e circolari, loro accettazione, girate, avalli, quietanze e altre dichiarazioni cambiarie fatte sui medesimi; atti di protesto cambiario, da chiunque redatti, e conti di ritorno.

        Tabella - Articolo 12
        1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

        Tabella - Articolo 13
        1. Verbali di gara o d'incanto, dichiarazioni di nomina di cui all' articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.

        Tabella - Articolo 14
        1. Atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

        Tabella - Articolo 15
        Contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 175 del testo unico.
      • Allegato 2 del Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123

        Parte di provvedimento in formato grafico