Art. 1.
Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell' art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , contro la criminalita'.
La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le piu' vicine.
Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell' art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , contro la criminalita'.
La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le piu' vicine.