Articolo 2 del Decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1975
Art. 2. null amento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente ovvero, quando ne e' il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1975
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