Art. 2. null amento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente ovvero, quando ne e' il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.
Versione
14 gennaio 1975
14 gennaio 1975
Commentari • 0
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., ordinanza 02/02/1978, n. 14Provvedimento: […] nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 497; degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 10 gennaio 1975, n. 2 (Nuove norme contro la criminalità e disposizione transitoria della legge), promossi con le seguenti ordinanze:Leggi di più...
- questione gia' decisa·
- ord. 14/78. sicurezza pubblica·
- manifesta infondatezza.·
- nuove norme contro la criminalita'
- 2. Corte Cost., sentenza 08/04/1976, n. 72Provvedimento: […]Leggi di più...
- violazione degli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, cost.·
- procedimento direttissimo·
- sent. 72/76 f. processo penale·
- esclusione.
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/01/2006, n. 3821Provvedimento: […] E una decisa conferma a tale indirizzo è venuta, sempre ad opera dei giudici della Consulta, dal giudizio sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, numero 497, e degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge 10 gennaio 1975, numero 2, convertito nella legge 8 marzo 1975, numero 48, che avevano spostato dalla corte di assise al tribunale la competenza per i delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione.Leggi di più...
- modalità di determinazione·
- modifiche introdotte dal d.l. giugno 2003, n. 151·
- emissione del decreto di citazione a giudizio·
- reato di guida in stato di ebbrezza·
- competenza (cod. proc. pen. 1988)·
- competenza per materia