Articolo 3 del Decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1975
Art. 3.
Perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi a un giudice che non e' competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. L'autorita' giudiziaria incompetente, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmette gli atti a quella competente.
Nel caso pero' in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perche' designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d'assise d'appello competente.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1975
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