Articolo 4 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 maggio 2000
Art. 4. 1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.
3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.
4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.
5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.
6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.
9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.
10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.
Entrata in vigore il 28 maggio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente