Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 maggio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 agosto 2020 |
Commentari • 45
- 1. Banca Dati QuesitiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/
Si desidera sapere se è corretto ipotizzare che in caso di applicazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento della parte corrente del bilancio sia presumibile avere un "risultato della gestione", rilevato nel c/economico del medesimo anno, negativo. Inoltre si chiede se in caso di risultato della gestione negativo si debbano prendere dei provvedimenti particolari in sede di approvazione del rendiconto di gestione. In riferimento all'art. 48 bis DPR 602/1973 che regolamenta i pagamenti superiori a € 10.000,00, ci si chiede se, a fronte di un soggetto risultato inadempiente, occorre comunicare allo stesso la sospensione del pagamento ed in che termini. Si chiede se in …
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Giurisprudenza • 99
- 1. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2024, n. 1212Provvedimento: N. R.G. 741/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO di L'AQUILA La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati Dott. Nicoletta Orlandi Presidente Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est. Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 741/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.09.2024, vertente TRA Parte_1 , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anthony Hernest Aliano, del foro di Roma, con domicilio eletto …Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- ripetizione di indebito·
- contributo unificato·
- art. 82 TUEL·
- L. 266/2005·
- D.M. 119/2000·
- indennità di funzione·
- D.L. 112/2008·
- indebito oggettivo·
- indebito soggettivo
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. 1. Le indennita' di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.
2. In ogni caso l'importo dell'indennita' di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- La legge 3 agosto 1999, n. 265 , in supplemento ordinario n. 149/L alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999, reca: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
- Il testo dell' art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 , e' il seguente:
"9. La misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana;
d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, nella determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita', mensile spettante per ciascun anno di mandato".
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Articolo 2Art. 2. 1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovra' essere attestato dall'ente interessato; b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate; c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.
2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell' art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 .
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 , si veda in note alle premesse. - Articolo 3Art. 3. 1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.
2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.
3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.
4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all' articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142 , come modificato dall' art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265 , con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.
5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , come modificato dall' art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265 , e' corrisposta l'indennita' di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.
6. Le indennita' di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennita' dei rispettivi sindaci.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) come modificato dall' art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265 , e' il seguente:
"Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , invita la regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale".