Art. 4. Interventi nei settori dei beni e
delle attivita' culturali e dello sport 1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
(( 4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti. organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali )) 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
(( 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero )) 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 6-bis. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , al comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
6-ter. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , il comma 18 e' sostituito dai, seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile ;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
6-quater. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , i commi 20, 21 e 22 sono abrogati ))
delle attivita' culturali e dello sport 1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
(( 4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo e' erogato agli enti. organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali )) 5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
(( 5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero )) 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 6-bis. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , al comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
6-ter. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , il comma 18 e' sostituito dai, seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile ;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
6-quater. All' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , i commi 20, 21 e 22 sono abrogati ))