Articolo 2 del Decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 gennaio 1995
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Versione
9 marzo 1995
Art. 2. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 19 MAGGIO 1997, N. 137
Entrata in vigore il 9 marzo 1995
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