Articolo 12 - Accordo della Legge 16 giugno 2015, n. 94
Articolo 11Articolo 13
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7 luglio 2015
ARTICOLO 12

Il presente Accordo puo' essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle Parti, da protocolli supplementari condivisi dalle Parti i quali costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore cosi' come specificato nell'Articolo 13 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 7 luglio 2015