Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 maggio 1904 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 dicembre 2010 |
Commentari • 2
- 1. Il concordato della Snc coinvolge anche gli associatihttps://www.fiscooggi.it/
Il ricorrente, socio di una Snc, presentava ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'ufficio aveva rettificato il reddito di partecipazione sulla base del maggior reddito accertato in capo alla predetta società che aveva aderito al concordato di massa di cui al decreto legge n. 564 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 656/94. Più specificatamente, il ricorrente eccepiva che la definizione forfetaria dell'imponibile operata dalla Snc, sulla base del concordato, non era idonea a determinare una maggiore capacità contributiva dei soci, e osservava che il carattere novativo dell'articolo 9-bis, comma 18, del decreto legge n. 79 del 1997, non era applicabile …
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Giurisprudenza • 124
- 1. Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 320Provvedimento: N. R.G. 1421/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA GR, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1421/2023 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Costa, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, via S. Matarrese n. 2/13 RICORRENTE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Trifirò e dell'avv. Anna Maria Corna, elettivamente domiciliata presso lo studio …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I. : Credito agrario
- Articolo 1Art. 1.
E' istituita una Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata, con sede a Potenza. Essa costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:
a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o in scorte ai Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento;
b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui negli articoli seguenti, e alle Societa' cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purche' le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisto di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti al prezzo di costo;
c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stallo razionali. Queste anticipazioni saranno fatte a misura che procedono i lavori di costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa con l'approvazione del Ministro d'Agricoltura e Commercio.
Le anticipazioni saranno garentite dal privilegio speciale o da ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276 e 31 maggio 1903, n. 254 .
Sulle somme che la Cassa somministrera' agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi ed a proprietari e conduttori di terre, sara' corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.
Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di quest'articolo produrra' la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni. - Articolo 2Art. 2.
Il patrimonio della Cassa provinciale di credito agrario e' formato:
1° di una somma di L. 2,000,000 che sara' prelevata dagli avanzi resultanti dai conti consuntivi degli esercizi 1903-904 e 1904-905.
Tale fondo sara' somministrato in tre rate annuali.
E' data facolta' al Governo, quando gli accennati avanzi fossero altrimenti impegnati, di provvedere in modo diverso alla somministrazione integrale de' due milioni.
Su questo fondo per dieci anni, dalla data dell'ultimo versamento, la Cassa provinciale non corrispondera' alcun interesse allo Stato: dall'undecimo anno in poi, e per la durata di 50 anni, corrispondera' l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno fissate dal regolamento;
2° di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia;
3° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi.
Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Societa' cooperative legalmente riconosciute o ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nei successivi articoli 25 e 26 e nel regolamento.
La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si fara' in base ad asta e solo dopo due esperimenti di asta deserta si potra' fare a trattative private.