Legge 14 febbraio 2003, n. 37

Commentari0

    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
      • Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
      • Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.