Articolo 32 del Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Articolo 28 bisArticolo 34
Versione
19 ottobre 2016
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Versione
6 dicembre 2017
Art. 32. Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario 1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l' articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .
(( 2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e gli altri sistemi informatici connessi alle attivita' di ricostruzione )) 3. Per le finalita' del presente articolo, l'Unita' Operativa Speciale di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 6 dicembre 2017
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