Art. 1.
Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:
a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;
b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorita' amministrativa a norma dell' art. 829 del codice civile .
Dalla data del 1 gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.
Sono trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, e vanno a far parte del suo patrimonio disponibile:
a) i beni immobili patrimoniali dello Stato, indicati nell'elenco annesso al presente decreto;
b) gli altri beni immobili, situati nel territorio regionale, l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero con provvedimento della autorita' amministrativa a norma dell' art. 829 del codice civile .
Dalla data del 1 gennaio 1965, la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni indicati nel precedente comma.