Art. 8. Disposizioni finali 1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalita' del predetto provvedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259 , recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 , recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259 , recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.