Art. 7. Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da societa' non residenti e di Ilor. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 15 per cento";
b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: "ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento";
c) nell'articolo 96-bis, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1."; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: "Il rimborso si considera relativo" sono sostituite dalle seguenti: "L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa";
d) nell'articolo 115, comma 2, lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;."
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
a) nell'articolo 84, comma 2, secondo periodo, le parole: "ridotto del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 15 per cento";
b) nell'articolo 85, comma 1, le parole: "ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento";
c) nell'articolo 96-bis, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1."; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: "Il rimborso si considera relativo" sono sostituite dalle seguenti: "L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa";
d) nell'articolo 115, comma 2, lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;."
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.