Art. 22-ter. ((La parola "perdita" prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, nonche' dall'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilita' del prodotto.
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.))
La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 37 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.))