Articolo 26 quater del Decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693
Articolo 26 ter
Versione
31 dicembre 1980
Art. 26-quater. ((Le societa' di fatto esistenti alla data del 31 ottobre 1980 possono essere regolarizzate, ai soli fini dell'imposta di registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta nella misura dell'1 per cento.
Il valore imponibile e' costituito dal patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, formata sulla base delle scritture contabili obbligatorie, anche ai soli fini fiscali, o, in mancanza, di altri elementi fiscalmente rilevanti.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo la prova dell'esistenza della societa' di fatto deve risultare da dichiarazioni fatte in data anteriore al 31 ottobre 1980 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'iscrizione delle societa' nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non puo' essere effettuata senza la produzione dell'atto costitutivo regolarmente registrato.))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980
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