Art. 8.
C e r t i f i c a t i
(( 1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) ((...)) .
(( 3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. )) 4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno ((Stato di approdo)) , l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le ((misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le)) esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri ((di cui al presente articolo)) , rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)) .
((8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 , conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.))
C e r t i f i c a t i
(( 1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). 2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) ((...)) .
(( 3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. )) 4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno ((Stato di approdo)) , l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le ((misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le)) esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri ((di cui al presente articolo)) , rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)) .
((8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 , conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.))