Articolo 7 del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
Articolo 8Articolo 8
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23 giugno 2020
Art. 7. (( (Visite). )) (( 1. Le navi da passeggeri battenti bandiera italiana sono sottoposte, con le modalita' di cui al comma 3, alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite addizionali quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
3. Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616 . ))
Entrata in vigore il 23 giugno 2020
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