Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvede mediante riduzioni dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.