Articolo 13 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 12Articolo 14
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8 maggio 2010
Art. 13. (Notifiche) 1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. 2. Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione all'autorita' competente. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri. 4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 , di recepimento della direttiva 98/34/CE , soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
Note all' art. 13:
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
- La direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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