Articolo 63 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 62Articolo 64
Versione
8 maggio 2010
Art. 63. (Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
ordinamento della professione di assistente sociale
e istituzione dell'albo professionale) 1. All' articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 , dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
Note all'art. 63:
- Il testo dell' art. 2, della legge 23 marzo 1993, n. 84 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1993, n. 76, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Requisiti per l'esercizio della professione). - 1. Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all' art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge.
1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all' art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.».
Entrata in vigore il 8 maggio 2010