Articolo 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
Art. 68. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: " ((segnalazione certificata di inizio di attivita' )) ". 3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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