Articolo 4 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
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8 maggio 2010
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17 ottobre 2012
Art. 4. (Servizi finanziari) 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, ((i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia)) i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all' articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.
Entrata in vigore il 17 ottobre 2012
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