Articolo 2 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 1Articolo 3
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8 maggio 2010
Art. 2. (Esclusioni) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche; b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi; c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo. 3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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