Articolo 65 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
Art. 65. (Esercizi di vicinato) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono soggetti a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente: " ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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