Articolo 17 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 16Articolo 18
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
Art. 17. (Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni) (( 1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attivita', si applica l' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. )) 2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso. 3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio. 4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione; b) i mezzi di ricorso previsti; c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e' considerata come rilasciata. 5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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