Articolo 66 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
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8 maggio 2010
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Versione
14 settembre 2012
Art. 66. (Spacci interni) 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. 2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: " ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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