Articolo 67 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 66Articolo 68
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
Art. 67. (Apparecchi automatici) 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , e' soggetta a ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' ((articolo 19 della legge)) 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 , la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: " ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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