Articolo 6 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 maggio 2010
Art. 6. (Servizi di trasporto) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente. 2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida; b) trasloco; c) noleggio di veicoli e unita' da diporto; d) pompe funebri; e) fotografia aerea.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente