Articolo 18 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 maggio 2010
Art. 18. (Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni) 1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualita' di autorita' competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attivita' di servizi e' vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la consultazione del grande pubblico.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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