Articolo 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 19Articolo 21
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8 maggio 2010
Art. 20. (Esercizio di attivita' di servizi in regime
di libera prestazione) 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , di recepimento della direttiva 2005/36/CE .
Note all'art. 20:
- Per i riferimenti decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si vedano le Note all'art. 8.
- Per la direttiva 2005/36/CE , si vedano le Note all'art. 9.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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