Art. 41. (Meccanismo d'allerta) 1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu' presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.
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8 maggio 2010
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1 gennaio 2019
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- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 10/09/2013, n. 1305Provvedimento: N. 01387/2011 REG.RIC. N. 01305/2013 REG.PROV.COLL. N. 01387/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2011, proposto da: I.P.A.S. SpA, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso BE LL in Bari, via Quintino Sella n. 36; contro Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarmine Moggia, con domicilio eletto in Bari, via Trevisani n. 170; per l'annullamento della nota provvedimentale prot. n. 3486 del 19.04.2011 CAT. 3/CL.FT/S. …Leggi di più...
- interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare·
- applicazione art. 10-bis L. 241/90·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 21-octies L. 241/90·
- violazione art. 51 D.P.R. 495/92·
- risarcimento danni·
- eccesso di potere·
- discrezionalità tecnica dell'amministrazione·
- spese di giudizio·
- rinnovo di autorizzazione per impianti pubblicitari·
- violazione di norme procedurali·
- difetto di motivazione
- 2. TAR Bari, sez. II, sentenza 10/09/2013, n. 1304Provvedimento: N. 01386/2011 REG.RIC. N. 01304/2013 REG.PROV.COLL. N. 01386/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2011, proposto da: I.P.A.S. SpA, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella n. 36; contro Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarmine Moggia, con domicilio eletto in Bari, via Trevisani n. 170; per l'annullamento della nota provvedimentale, prot. n. 3486 del 19.4.2011 CAT. …Leggi di più...
- contraddittorio procedimentale·
- diniego di rinnovo autorizzazione impianti pubblicitari·
- art. 234 Codice della Strada·
- risarcimento danni·
- violazione art. 10-bis L. 241/90·
- violazione art. 21-octies L. 241/90·
- discrezionalità tecnica·
- art. 58 D.P.R. 495/92·
- eccesso di potere·
- spese di giudizio·
- principio del giusto procedimento·
- segnaletica stradale·
- art. 51 D.P.R. 495/92·
- difetto di motivazione