Articolo 3 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 2Articolo 4
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8 maggio 2010
Art. 3. (Servizi sociali) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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