Articolo 10 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 9Articolo 11
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8 maggio 2010
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14 settembre 2012
Art. 10. (Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi) 1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147)) .
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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