Articolo 7 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
Articolo 6Articolo 8
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8 maggio 2010
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1 gennaio 2019
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31 dicembre 2023
Art. 7. (Altri servizi esclusi) 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ; b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito; e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai. f-bis) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 214)) .
Entrata in vigore il 31 dicembre 2023
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