Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 maggio 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 dicembre 2023 |
Commentari • 218
- 1. Procedimento sanzionatorio dinanzi alla Consob e diritto al silenzio: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E.Claudia Cea · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Circolare del Giornohttps://www.fiscoetasse.com/
La Circolare del Giorno n. 97 del 08.05.2013 L'Imu vive attualmente una fase di elevata incertezza, dovuta alle forti tensioni politiche, e nonostante la stampa specializzata stia annunciando in questi giorni una probabile sospensione della rata di giugno, almeno per ora è confermata la scadenza di versamento del 17 giugno. Si ritiene pertanto doveroso riportare i recenti aggiornamenti del Mef, avvenuti con la Circolare 1/DF del 29.04.2013, in cui vengono analizzate le disposizioni relative ai termini di presentazione della dichiarazione Imu e al ravvedimento operoso. La Circolare del Giorno n. 96 del 07.05.2013 Ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di …
Leggi di più… - 3. Circolare del Giornohttps://www.fiscoetasse.com/
La Circolare del Giorno n. 214 del 30.10.2013 Il contribuente può autorizzare l'accesso al proprio Cassetto fiscale a due intermediari abilitati, e non più a uno solo. La consultazione è già possibile attraverso il servizio telematico: ad annunciarlo è stato il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 24 ottobre 2013. È necessario che il contribuente deleghi l'intermediario, e che quest'ultimo firmi un regolamento disciplinante le condizioni di utilizzo del servizio. Il regolamento dovrà essere inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate la quale dovrà confermare se l'adesione è stata o meno accettata, e dovrà fornire le istruzioni per l'accesso al Cassetto fiscale del …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2021, n. 20761Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 10842-2018 proposto da: FRANZA FABIO, elettivamente domiciliato In ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 149, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARRAZZO, che Io rappresenta e difende unitamente all'avvocato GI TOMMASINI; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 20761 Anno 2021 Presidente: TIRELLI FRANCESCO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 20/07/2021 contro AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE' CALBOLI 20, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CARRINO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - …Leggi di più...
- assenso ex art. 20 della l. n. 241 del 1990·
- silenzio·
- edilizia residenziale pubblica·
- applicabilità·
- subentro nell'assegnazione dell'alloggio·
- esclusione·
- edilizia popolare ed economica·
- edilizia residenziale pubblica e agevolata
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2018, n. 19282Provvedimento: 19202- 18 R.G. n. 2927/17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - DISCIPLINARE -Presidente Sezione - AVVOCATI FRANCESCO TIRELLI Ud. 22/05/2018 - ANTONIO MANNA - Rel. Pres. Sezione - PU - Presidente Sezione - R.G.N. 2927/2017 CARLO DE CHIARA Car 19282 LUCIA TRIA - Consigliere - Rep. ем. - Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2927-2017 proposto da: STUDIO LEGALE F.F. CALABRESE …Leggi di più...
- art. 4 bis l. n. 247 del 2012·
- esercizio in forma associata della professione forense·
- fattispecie·
- società tra avvocati con partecipazione di socio non avvocato·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2017, n. 30589Provvedimento: 305891 17 Disciplinare avvocati REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Reg. G. 105/2017 Cron. 305+9 Composta dagli Ill.mi Signori magistrati : Dott. Giovanni - Primo Presidente CANZIO SCHIRO' Presidente Sezione Dott. Stefano UP 4.4.2017 Dott. Giovanni AMOROSO - Presidente Sezione C.I. NAPPI Dott. Aniello Consigliere Rel. Consigliere CAMPANILE Dott. Pietro - Dott. Uliana ARMANO - Consigliere Dott. Pasquale D'ASCOLA Consigliere Dott. G. Luciana BARRECA - Consigliere Dott. Milena FALASCHI - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 105/2017 R. G. proposto da: CA NI rappresentato e difeso dall'avv. …Leggi di più...
- necessità·
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- richiesta di reiscrizione dopo una condanna penale·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2017, n. 19161Provvedimento: 19 16 11 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Giovanni CANZIO - Primo Presidente Ettore BUCCIANTE - Presidente Sez. R.G. 26004/2013 Cron. 19161 Giovanni AMOROSO - Presidente Sez. Rep. Maria Cristina GIANCOLA - Consigliere Ud. 24.5.2016 Pietro CURZIO - Consigliere C I.Annamaria AMBROSIO - Consigliere Giacomo TRAVAGLINO - Consigliere - Consigliere Rel. Stefano PETITTI Raffaele FRASCA - Consigliere procacciamento di affari - iscrizione del procacciatore nel ruolo ha pronunciato la seguente dei mediatori - contrasto SENTENZA sul ricorso iscritto al N.R.G. 26004 del 2013 proposto da: TT …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 39 del 1989·
- condizioni·
- mediazione cd. atipica·
- applicabilità·
- diritto alla provvigione·
- caratteristiche·
- esclusione·
- attività svolta da persona non iscritta al ruolo dei mediatori·
- mediazione·
- provvigione
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/03/2016, n. 4252Provvedimento: 4252/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Dott. Luigi Antonio ROVELLI - Primo Presidente f.f.. Dott. Mario CICALA - Presidente Sez. R.G. 11452/2015 Cron. 4252 - Presidente Sez. Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere Dott. Aniello NAPPI Rep. - Consigliere Dott. Camilla DI IASI Ud. 15.12.2015 - Consigliere Rel. Dott. Stefano PETITTI iscrizione albo -Consigliere Dott. Antonino DI BLASI avvocati stabilizzati Dott. Biagio VIRGILIO - Consigliere - Consigliere Dott. Raffaele FRASCA ha pronunciato la seguente CI. SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 11452 del 2015, proposto da: CA RD IU …Leggi di più...
- requisiti ex art. 6 del d.lgs. n. 96 del 2001·
- limiti·
- requisiti di iscrizione·
- sezione speciale per gli avvocati stabiliti·
- esclusività·
- avvocato e procuratore·
- albo·
- speciale
Versioni del testo
- Parte prima
- Titolo I : - disposizioni generali capo i (ambito di applicazione
- Articolo 1Art. 1. (Oggetto e finalita') 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. ((5)) 2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell' articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione , al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale. 3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.
-------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1094) che "Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attivita' di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE , si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 , qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilita' analitica aziendale".