Art. 94.
Il giudice tavolare ordinera' un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:
1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;
2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;
3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.
Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorita', il giudice tavolare si limitera' a decidere sull'ammissibilita' dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.