Articolo 94 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 93Articolo 95
Versione
3 maggio 1929

Art. 94.


Il giudice tavolare ordinera' un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;

2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;

3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;

4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorita', il giudice tavolare si limitera' a decidere sull'ammissibilita' dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.
Entrata in vigore il 3 maggio 1929
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