Articolo 74 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 76Articolo 78
Versione
3 maggio 1929
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Versione
15 dicembre 1974

Art. 74.


((L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, puo' ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione puo' ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1974
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