Art. 74.
((L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche mappali, puo' ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento vistati dall'ufficio del catasto competente.
L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione puo' ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato))