Articolo 86 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 85Articolo 87
Versione
3 maggio 1929

Art. 86.


Possono domandarsi con un'istanza unica:

a) piu' iscrizioni fondate sullo stesso titolo;

b) l'iscrizione di un diritto in piu' partite tavolari;

c) l'iscrizione di piu' diritti in una partita tavolare.
Entrata in vigore il 3 maggio 1929
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