Articolo 126 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 123 bisArticolo 123
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3 maggio 1929
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15 dicembre 1974
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21 marzo 1998
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18 luglio 1998

Art. 126.


I decreti tavolari non sono revocabili ne' modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi e' ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale, del quale non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare. (6) (7)

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
Entrata in vigore il 18 luglio 1998
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