Articolo 68 bis - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 68Articolo 69
Versione
3 maggio 1929

Art. 68-bis.


Le domande giudiziali di cui sia ammessa l'annotazione, prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione.
Entrata in vigore il 3 maggio 1929
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