Articolo 89 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
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Versione
3 maggio 1929

Art. 89.


Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovra' essere prodotta una traduzione autentica.

Se manchi la traduzione, la domanda sara' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta «fino alla presentazione della traduzione», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta.
Contemporaneamente verra' assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmnte prorogato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sara' respinta e l'annotazione sara' cancellata d'ufficio.
Entrata in vigore il 3 maggio 1929
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