Articolo 33 - Allegato del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
Articolo 32Articolo 33 bis
Versione
3 maggio 1929
>
Versione
15 dicembre 1974
>
Versione
9 dicembre 2000

Art. 33.


In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredita' o di legato rilasciati dalla competente autorita';

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

((d) dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico;))

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall' articolo 1032 del codice civile , delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale puo' intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile , puo' intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente