Articolo 29 - Ipotesi di Accordo di cui all'
Articolo 28Articolo 30
Versione
15 giugno 1976
Art. 29.
Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza
Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari ad 5% dello stipendio spettante.
Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari.
Entrata in vigore il 15 giugno 1976
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