Mansioni connesse con la qualifica
L'impiegato ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti la sua qualifica e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni di qualifica superiore o inferiore.
Entro un anno dalla scadenza dei termini previsti dallo art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , gli enti devono provvedere - anche avvalendosi di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 49 del presente accordo - a destinare il personale allo esercizio delle mansioni relative alla qualifica rivestita.
In caso di esigenze di servizio o di improvvise ed imprevedibili deficienze di personale di una determinata qualifica, cui non sia possibile sopperire immediatamente nell'ambito della unita' funzionale o territoriale interessata, il dirigente responsabile puo' eccezionalmente utilizzare nelle funzioni della qualifica stessa personale di diversa qualifica, con l'obbligo per l'ente di provvedere alla copertura del posto entro novanta giorni dalla sostituzione temporanea che non da' luogo comunque a modifiche del trattamento economico.