Norme di attuazione
Le misure del trattamento di missione e di trasferimento, dell'equo indennizzo e dei compensi per lavoro straordinario nonche' i limiti previsti dall' art. 8, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 e la disposizione di cui al quarto comma dello stesso art. 8, concernente la durata dell'orario di lavoro, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno successivo, ove si rendano necessarie istruzioni per l'attuazione.