Articolo 3 - Convenzione della Legge 15 ottobre 1975, n. 645
Articolo 2Articolo 4
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4 gennaio 1976
Articolo 3

La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1 gennaio 1964.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1976
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