Articolo 3
La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1 gennaio 1964.
La presente convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati dal 1 gennaio 1964.