Art. 51. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 82))
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7 aprile 1965
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23 marzo 1971
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8 febbraio 1983
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24 aprile 1986
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15 giugno 1986
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28 marzo 2006
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Giurisprudenza • 3
- 1. CGCE, n. 788/79, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Procedimento penale a carico di Herbert Gilli e Paul Andres, 29/05/1980Provvedimento: […] «Se la dizione ”restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”, contenuta nell'articolo 30 del Trattato istitutivo della CEE, è da intendersi nel senso che il divieto, di cui all'articolo 51 DPR 12/2/1965 n. 162, di porre in commercio prodotti contenenti acido acetico non derivante dalla fermentazione acetica del vino è da considerarsi restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente». Per la corretta comprensione di tale quesito, conviene precisare che il citato articolo 51 DPR 162 del 1965 (nel testo modificato con le leggi 6 aprile 1966, n. 207, articolo 3, e 9 ottobre 1970, […]Leggi di più...
- 2. CGCE, n. 788/79, Sentenza della Corte, Procedimento penale a carico di Herbert Gilli e Paul Andres, 26/06/1980Provvedimento: […] ' SE LA DIZIONE ' ' RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE NONCHE QUALSIASI MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE ' ' CONTENUTA NELL ' ART . 30 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE E DA INTENDERSI NEL SENSO CHE IL DIVIETO DI CUI ALL ' ART . 51 DPR 12 . 2 . 1965 , N . 162 , DI PORRE IN COMMERCIO PRODOTTI CONTENENTI ACIDO ACETICO NON DERIVANTE DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO E DA CONSIDERARSI RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE O MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE ' .Leggi di più...
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- 3. CGCE, n. 193/80, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 09/12/1981Provvedimento: […] 2 A NORMA DELL ' ART . 51 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965 , N . 162 ( GURI N . 73 DEL 23 MARZO 1965 ), E VIETATO - SOTTO PENA DI UNA MULTA O DELLA RECLUSIONE - TRASPORTARE , DETENERE PER LA VENDITA , METTERE IN COMMERCIO O COMUNQUE UTILIZZARE PER USO ALIMENTARE DIRETTO O INDIRETTO , FRA L ' ALTRO , PRODOTTI CONTENENTI ACIDO ACETICO NON PROVENIENTE DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEL VINO . A NORMA DELL ' ART . 41 DELLO STESSO DECRETO , LA DENOMINAZIONE ' ACETO ' E RISERVATA UNICAMENTE AL PRODOTTO OTTENUTO DALLA FERMENTAZIONE ACETICA DEI VINI . TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI PRODOTTI IMPORTATI DALL ' ESTERO .Leggi di più...
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