Art. 4. 1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata alle condizioni indicate dall' articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come sostituito dall' articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
5- bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 , nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 , affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
5- ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata alle condizioni indicate dall' articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come sostituito dall' articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .
5- bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 , nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249 , affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
5- ter. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)) .